Reddito di cittadinanza: ecco come avere più di 36 mensilità.

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Reddito di cittadinanza: ecco come avere più di 36 mensilità.

 

Reddito di cittadinanza: si possono avere più di 36 mensilità anche dopo il primo rinnovo. A spiegare come è INPS oltre alla normativa in materia.

Qui vedremo come si può fare e presteremo attenzione ad un aspetto fondamentale riguardante il calcolo delle mensilità di reddito di cittadinanza in caso d’interruzione del sussidio.

Per molti beneficiari il reddito di cittadinanza è scaduto il 30 settembre, dato che sono finiti i primi 18 mesi di erogazione, quindi non riceveranno il pagamento del mese di ottobre.

Dal 1° ottobre, però, si può fare una nuova domanda ed ottenerlo per altri 18 mesi grazie al rinnovo previsto dalla normativa in materia.

Reddito di cittadinanza: ecco come avere più di 36 mensilità.

Il reddito è stato introdotto dal decreto n. 4/2019 convertito nella legge n.26/2019 che prevede che il reddito di cittadinanza possa essere erogato per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi.

Il reddito di cittadinanza, come spiegato dall’articolo 3 comma 6 del decreto suddetto; può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Naturalmente la possibilità di avere più di 36 mensilità dipende dalla durata della misura per legge.

Bisogna anche dire che  dovrebbe in primis provvedere all’occupazione dell’interessato.

Affinché non resti una misura assistenziale, sarebbe opportuno che il sussidio non durasse per un tempo indefinito.

Nel calcolo delle mensilità spettanti è INPS che spiega in un messaggio relativo al rinnovo come è possibile ottenere anche più di 36 mensilità.

In caso di revoca o decadenza può essere richiesto nuovamente dal beneficiario.

 

Originario o anche da un altro componente del nucleo familiare dopo 18 mesi dal provvedimento di revoca.

Periodo che viene ridotto a 6 mesi se ci sono in famiglia disabili o minori.

La domanda , se presentata e accolta dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria, dà diritto alla prestazione fino a 18 mensilità, alla stregua di prima domanda.

Nel caso in cui l’erogazione  si interrompa prima che vengano completati i 18 mesi.

Si terrà conto dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dalla conclusione della misura.

Ovviamente ciò avviene se si mantengono i requisiti e nel caso in cui la misura di assistenzialismo dovesse rimanere così com’è, ma il premier Conte ha già annunciato delle possibili modifiche per il futuro.

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